Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in attuazione della delega di cui alla legge 2 agosto 2004, n. 210, è diretto a tutelare gli acquirenti di immobili in costruzione coinvolti, loro malgrado, in situazioni di insolvenza del costruttore. Il decreto legislativo n. 122 del 2005 è stato emanato nella scorsa legislatura con l'accordo unanime di tutte le forze politiche: segno, questo, di grande valore sociale su un tema che ha riscosso e riscuote particolare interesse da parte della collettività. Il decreto legislativo, però, abbisogna di modifiche, che se pur limitate sono necessarie per eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli acquirenti coinvolti in situazioni di crisi verificatesi dopo il 20 giugno 2005 che non si trovano a beneficiare delle tutele previste dal provvedimento.
      Infatti, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 li esclude dalle tutele, esponendoli così ai danni della situazione precedente, mentre il comma 2 dell'articolo 12, ponendo la data di emanazione dello stesso decreto come limite al verificarsi della situazione di crisi, non consente loro l'accesso al Fondo, contravvenendo, pertanto, ai princìpi dell'articolo 3 della Costituzione.
      A questa disparità di trattamento pone rimedio l'articolo 1 della presente proposta di legge.
      La seconda modifica apportata al decreto legislativo n. 122 del 2005, operata con l'articolo 2 della proposta di legge,

 

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dà risposta alle esigenze dell'acquirente che, pur avendo conseguito la proprietà dell'immobile per la stipula del relativo atto con il costruttore, abbia dovuto corrispondere ad un terzo somme ulteriori, spesso tali da raddoppiare il prezzo contrattualmente pattuito, al fine di ottenere la cancellazione del vincolo pregiudizievole già gravante sull'immobile, per non avere il costruttore ottemperato alla promessa di provvedere a propria cura e spese a detta cancellazione. Il versamento di tali ulteriori somme ha evidentemente provocato in danno dell'acquirente un considerevole pregiudizio economico, cui ha dovuto comunque fare fronte per evitare l'espropriazione forzata su iniziativa del creditore insoddisfatto. Anche tali situazioni meritano, vista la loro gravità, di essere oggetto di tutela, consentendo ai soggetti che ne sono stati pregiudicati di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà.
      La terza ed ultima modifica (articolo 3 della proposta di legge) è indispensabile per consentire l'accesso alle prestazioni del Fondo a quanti rientrano nelle nuove fattispecie introdotte dai precedenti articoli e per supplire alla carenza di comunicazione sull'esistenza del Fondo.
 

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